Art. 930

(torno un attimo sul diritto, questa è divertente)

Premio dovuto al ritrovatore.
[1] Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa trovata.
[2] Se tale somma o prezzo eccede le Xmila lire, (euro x,yz)il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Gioco, indovinare quante lire è tale prezzo.

Ve lo dico io. Diecimila lire. Euro 5,16.
Perché i miei comportamenti sono regolati da norme che sono rimaste immutate dal 1950?

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